Articolo
1
E costituita, per volontà dei signori Antonio Berloni
e Marcello Berloni, la Fondazione denominata "Fondazione Berloni",
con sede in Pesaro.
Articolo
2
La fondazione non ha fini di lucro ed agisce esclusivamente per fini
di utilità sociale.
Lo scopo della fondazione è di promuovere e finanziare attività e progetti di ricerca scientifica finalizzati al miglioramento della salute fisica e mentale dei bambini, con assoluta prevalenza della promozione di studi di ricerche finalizzati
- alla realizzazione di nuovi metodi di cura radicale delle malattie genetiche
- ai trapianti di geni corretti in vitro
- alla ricerche nel campo della immunologia dei trapianti
in modo da estendere i risultati di queste ricerche anche
- ai trapianti di midollo osseo alle malattie ematologiche quali: talassemia, leucemie, aplasie midollari ed immunodeficienze congenite
- ai trapianti di organi
e a ogni altra attività tendente a favorire e promuovere iniziative nell'ambito della ricerca scientifica, comunque tesa allo sviluppo e al progresso delle stesse nell'ambito nazionale e internazionale.
Obiettivo della Fondazione è far progredire la ricerca scientifica verso la cura di queste malattie per consentire di arrivare a trasformare ricerca eccellente in terapie disponibili ai pazienti.
Le attività di ricerca finanziate comprendono la ricerca svolta da ricercatori che operano in istituti pubblici e privati non profit in Italia (Università, Ospedali, Consiglio Nazionale delle Ricerche e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) e all’estero.
La Fondazione
- realizza il proprio scopo direttamente ovvero attraverso l'ausilio a Fondazioni, Enti di ricerca, Istituti o Università che abbiano finalità analoghe
- collabora con altre istituzioni od enti, nell'ambito nazionale ed internazionale, ai fini della ricerca scientifica in medicina e biologia, dell'assistenza sanitaria e dell'attività formativa, in campi di comune interesse
- favorisce le attività di ricerca scientifica, di studio, di promozione nel campo suindicato, concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio e promuovendo la raccolta di fondi in denaro da destinare agli scopi anzidetti
- partecipa alle iniziative dirette al progresso degli studi scientifici medici con particolare riguardo ai campi della medicina concedendo contributi (a medici, biologi e infermieri) per le partecipazione a corsi di formazione, convegni, congressi, seminari ecc. per l'aggiornamento scientifico in campi di comune interesse
- promuove intese con Istituti ed Enti di ricerca scientifica cha abbiano interessi analoghi
- mantiene contatti con Enti aventi scopi similari a quelli di cui sopra, al fine di favorire lo sviluppo delle istituzioni beneficiarie
- finanzia progetti di ricerca scientifica i cui risultati possano essere utili per lo sviluppo e la messa in commercio di farmaci, terapie o strumenti diagnostici per la cura delle malattie genetiche in particolare e comunque anche per il miglioramento della salute fisica e mentale dei bambini
- illustra progressi e prospettive sulle malattie genetichea
- fa avanzare la ricerca scientifica verso la cura di malattie genetiche
- da attenzione a quelle malattie che per loro rarità sono trascurate dai grandi investimenti pubblici ed industriali
- da contributi per l’acquisto di attrezzature, strumentazioni e apparecchiature medico-sanitarie da donare ad Enti ed Istituzioni che abbiano finalità analoghe e il cui uso e impiego sia finalizzato al miglioramento della salute fisica e mentale dei bambini
La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle previste nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse strumentali, accessorie o direttamente connesse e comunque in via non prevalente."
Articolo 3
Il patrimonio della Fondazione é costituito:
-
dalle somme conferito a titolo di liberalità dai fondatori
come indicato nellatto di costituzione della Fondazione stessa,
del quale il presente Statuto é parte integrante;
-
dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo alla
Fondazione, nonché da elargizioni o contributi da parte di
Enti e privati, sempre che i beni immobili e mobili, siano espressamente
destinati ad incrementare il patrimonio ai fini di cui allart.
2);
-
dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio di
Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare
ad incrementare il patrimonio.
Articolo
4
La
Fondazione provvede al conseguimento dei suoi fini con le seguenti entrate:
Articolo
5
Gli organi statutari della Fondazione sono: il Presidente della
Fondazione; il Consiglio di Amministrazione, il Comitato degli Esperti.
Articolo 6
Il Consiglio di Amministrazione si compone di 5 (cinque) membri -
nominati 3 (tre) da ciascuno dei Fondatori, e in loro mancanza, dai
rispettivi discendenti diretti di grado più prossimo.
Il primo Consiglio di Amministrazione é nominato in sede di
atto costitutivo. I componenti il Consiglio di Amministrazione durano
in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati. Qualora nel
corso del triennio di durata in carica vengano a mancare per qualsiasi
motivo uno o più dei componenti il Consiglio di Amministrazione,
i membri superstiti provvederanno alla loro sostituzione. I membri
così nominati rimarranno in carica per il rimanente periodo
del triennio.
Articolo 7
Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri il
Presidente della Fondazione ed un Vice Presidente, i quali restano
in carica per tutto il triennio di vita dello stesso Consiglio di
Amministrazione.
IlPresidente:
-
ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi
ed in giudizio;
-
convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato
degli Esperti,
-
sovrintende allattuazione dellindirizzo generale dellattività
della Fondazione;
-
cura lesecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
-
Il
Presidente, nellesercizio delle sue competenze, può
nominare procuratori speciali, determinandone le attribuzioni ed
avvalersi temporaneamente dellopera di un Comitato Esecutivo
da lui nominato anche allesterno del Consiglio di Amministrazione
e del Comitato degli Esperti.
In
caso di mancanza e di impedimenti del Presidente, tutte le di lui
funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
Articolo 8
Il Consiglio di Amministrazione attua lindirizzo generale delle
attività della Fondazione, ne formula i programmi e ne cura
la realizzazione. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i potere
per lamministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare:
-
approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo
ed entro il 31 marzo successivo il bilancio consuntivo; il bilancio
preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo allesercizio
finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal
1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
-
delibera laccettazione dei contributi delle donazioni e dei
lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili
e mobili;
-
dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio
in titoli di stato, in altri valori immobiliari, ovvero in beni
immobiliari,
-
delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione
ed altri Enti privati nazionali o internazionali;
-
delibera la eventuale costituzione di Centri di studio e di ricerca
e ne regola lorganizzazione ed il funzionamento;
-
provvede alla nomina dei Componenti il Comitato degli esperti;
-
delibera le modifiche dello statuto con il voto favorevole di almeno
2/3 (due terzi) dei suoi componenti;
-
delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente
ed al Comitato degli Esperti in aggiunta a quelli già loro
spettanti per statuto;
-
provvede sugli affari che siano sottoposti al Presidente e al Comitato
degli Esperti.
Articolo
9
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte allanno
su iniziativa del Presidente, nonché tutte le volte che ne sia
fatta motivata richiesta da almeno tre Consiglieri. Le deliberazioni
sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale
il voto del Presidente.
Articolo 10
Il Comitato degli esperti é composto da un numero variabile di
persone particolarmente qualificate nel campo delle attività
svolte dalla Fondazione. I Componenti il Comitato degli esperti sono
nominati da Consiglio di Amministrazione e restano in carica per un
triennio e sono rieleggibili. Essi sono chiamati a collaborare alla
impostazione ed alla organizzazione dei programmi, alla valutazione
dei risultati, nonché alla opportuna diffusione dei medesimi.
Possono essere sostituiti in caso di dimissioni o da altri impedimenti,
per il rimanente periodo del triennio in carica.
Articolo 11
Tutte le cariche sociali sono gratuito, salvo il rimborso delle eventuali
spese sostenute per ragione del loro ufficio.
Articolo 12
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano - in
quanto applicabili - le vigenti disposizioni di legge.