STATUTO

Articolo 1
E’ costituita, per volontà dei signori Antonio Berloni e Marcello Berloni, la Fondazione denominata "Fondazione Berloni", con sede in Pesaro.

Articolo 2
La fondazione non ha fini di lucro ed agisce esclusivamente per fini di utilità sociale.

Lo scopo della fondazione è di promuovere e finanziare attività e progetti di ricerca scientifica finalizzati al miglioramento della salute fisica e mentale dei bambini, con assoluta prevalenza della promozione di studi di ricerche finalizzati

- alla realizzazione di nuovi metodi di cura radicale delle malattie genetiche - ai trapianti di geni corretti in vitro
- alla ricerche nel campo della immunologia dei trapianti
in modo da estendere i risultati di queste ricerche anche

- ai trapianti di midollo osseo alle malattie ematologiche quali: talassemia, leucemie, aplasie midollari ed immunodeficienze congenite
- ai trapianti di organi
e a ogni altra attività tendente a favorire e promuovere iniziative nell'ambito della ricerca scientifica, comunque tesa allo sviluppo e al progresso delle stesse nell'ambito nazionale e internazionale.

Obiettivo della Fondazione è far progredire la ricerca scientifica verso la cura di queste malattie per consentire di arrivare a trasformare ricerca eccellente in terapie disponibili ai pazienti.
Le attività di ricerca finanziate comprendono la ricerca svolta da ricercatori che operano in istituti pubblici e privati non profit in Italia (Università, Ospedali, Consiglio Nazionale delle Ricerche e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) e all’estero.

La Fondazione

- realizza il proprio scopo direttamente ovvero attraverso l'ausilio a Fondazioni, Enti di ricerca, Istituti o Università che abbiano finalità analoghe
- collabora con altre istituzioni od enti, nell'ambito nazionale ed internazionale, ai fini della ricerca scientifica in medicina e biologia, dell'assistenza sanitaria e dell'attività formativa, in campi di comune interesse
- favorisce le attività di ricerca scientifica, di studio, di promozione nel campo suindicato, concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio e promuovendo la raccolta di fondi in denaro da destinare agli scopi anzidetti
- partecipa alle iniziative dirette al progresso degli studi scientifici medici con particolare riguardo ai campi della medicina concedendo contributi (a medici, biologi e infermieri) per le partecipazione a corsi di formazione, convegni, congressi, seminari ecc. per l'aggiornamento scientifico in campi di comune interesse
- promuove intese con Istituti ed Enti di ricerca scientifica cha abbiano interessi analoghi
- mantiene contatti con Enti aventi scopi similari a quelli di cui sopra, al fine di favorire lo sviluppo delle istituzioni beneficiarie
- finanzia progetti di ricerca scientifica i cui risultati possano essere utili per lo sviluppo e la messa in commercio di farmaci, terapie o strumenti diagnostici per la cura delle malattie genetiche in particolare e comunque anche per il miglioramento della salute fisica e mentale dei bambini
- illustra progressi e prospettive sulle malattie genetichea
- fa avanzare la ricerca scientifica verso la cura di malattie genetiche
- da attenzione a quelle malattie che per loro rarità sono trascurate dai grandi investimenti pubblici ed industriali
- da contributi per l’acquisto di attrezzature, strumentazioni e apparecchiature medico-sanitarie da donare ad Enti ed Istituzioni che abbiano finalità analoghe e il cui uso e impiego sia finalizzato al miglioramento della salute fisica e mentale dei bambini
La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle previste nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse strumentali, accessorie o direttamente connesse e comunque in via non prevalente."

Articolo 3
Il patrimonio della Fondazione é costituito:

  • dalle somme conferito a titolo di liberalità dai fondatori come indicato nell’atto di costituzione della Fondazione stessa, del quale il presente Statuto é parte integrante;
  • dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, nonché da elargizioni o contributi da parte di Enti e privati, sempre che i beni immobili e mobili, siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio ai fini di cui all’art. 2);
  • dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.
Articolo 4
La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi fini con le seguenti entrate:
  • le rendite derivanti dal suo patrimonio;
  • gli eventuali contributi ed elargizioni destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all’incremento del patrimonio.

Articolo 5
Gli organi statutari della Fondazione sono: il Presidente della Fondazione; il Consiglio di Amministrazione, il Comitato degli Esperti.

Articolo 6
Il Consiglio di Amministrazione si compone di 5 (cinque) membri - nominati 3 (tre) da ciascuno dei Fondatori, e in loro mancanza, dai rispettivi discendenti diretti di grado più prossimo.
Il primo Consiglio di Amministrazione é nominato in sede di atto costitutivo. I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati. Qualora nel corso del triennio di durata in carica vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più dei componenti il Consiglio di Amministrazione, i membri superstiti provvederanno alla loro sostituzione. I membri così nominati rimarranno in carica per il rimanente periodo del triennio.

Articolo 7
Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente della Fondazione ed un Vice Presidente, i quali restano in carica per tutto il triennio di vita dello stesso Consiglio di Amministrazione.
IlPresidente:

  • ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
  • convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato degli Esperti,
  • sovrintende all’attuazione dell’indirizzo generale dell’attività della Fondazione;
  • cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
  • Il Presidente, nell’esercizio delle sue competenze, può nominare procuratori speciali, determinandone le attribuzioni ed avvalersi temporaneamente dell’opera di un Comitato Esecutivo da lui nominato anche all’esterno del Consiglio di Amministrazione e del Comitato degli Esperti.

In caso di mancanza e di impedimenti del Presidente, tutte le di lui funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.


Articolo 8
Il Consiglio di Amministrazione attua l’indirizzo generale delle attività della Fondazione, ne formula i programmi e ne cura la realizzazione. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i potere per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare:

  • approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 31 marzo successivo il bilancio consuntivo; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all’esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
  • delibera l’accettazione dei contributi delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili e mobili;
  • dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di stato, in altri valori immobiliari, ovvero in beni immobiliari,
  • delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti privati nazionali o internazionali;
  • delibera la eventuale costituzione di Centri di studio e di ricerca e ne regola l’organizzazione ed il funzionamento;
  • provvede alla nomina dei Componenti il Comitato degli esperti;
  • delibera le modifiche dello statuto con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti;
  • delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente ed al Comitato degli Esperti in aggiunta a quelli già loro spettanti per statuto;
  • provvede sugli affari che siano sottoposti al Presidente e al Comitato degli Esperti.

Articolo 9
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all’anno su iniziativa del Presidente, nonché tutte le volte che ne sia fatta motivata richiesta da almeno tre Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 10
Il Comitato degli esperti é composto da un numero variabile di persone particolarmente qualificate nel campo delle attività svolte dalla Fondazione. I Componenti il Comitato degli esperti sono nominati da Consiglio di Amministrazione e restano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Essi sono chiamati a collaborare alla impostazione ed alla organizzazione dei programmi, alla valutazione dei risultati, nonché alla opportuna diffusione dei medesimi. Possono essere sostituiti in caso di dimissioni o da altri impedimenti, per il rimanente periodo del triennio in carica.

Articolo 11
Tutte le cariche sociali sono gratuito, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Articolo 12
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano - in quanto applicabili - le vigenti disposizioni di legge.